Per i contribuenti che intendano aprire una nuova partita iva, lo studio verifica l’esistenza dei requisiti per l’accesso al regime forfettario agevolato e la convenienza dello stesso e, successivamente, si occupa della predisposizione e dell’invio telematico delle dichiarazioni fiscali obbligatorie
SE STATE PENSANDO DI APRIRE UN’ATTIVITÀ IN PROPRIO, NON ESITATE A CHIEDERMI UNA CONSULENZA APPROFONDITA E PERSONALIZZATA PER LA SCELTA DEL REGIME CONTABILE
Lo Studio si occupa ovviamente anche dell’assistenza e della predisposizione e invio telematico delle dichiarazioni fiscali obbligatorie per i soggetti che ancora fruiscono del REGIME DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE (cosiddetto “REGIME MINIMI”)
Il Regime Forfettario
Il regime forfettario è stato introdotto nel nostro ordinamento con la Legge di Stabilità per l’anno 2015 (Legge 190 del 23/12/2014) e ulteriormente modificato con La Legge di Stabilità per l’anno 2016 (Legge 208 del 28/12/2015).
La sua caratteristica principale consiste nell’applicazione di una imposta sostitutiva unica del 15% (5% in alcuni casi particolari che esamineremo) con un meccanismo di calcolo che tiene conto, appunto in misura forfettaria, esclusivamente dei ricavi o compensi conseguiti, senza considerare i costi sostenuti. Inoltre, questo regime contabile prevede l’esonero dall’applicazione dell’iva sulle vendite (e, conseguentemente, anche della detrazione dell’iva sugli acquisti effettuati).
Per Artigiani e Commercianti è prevista la possibilità di optare per il versamento dei rispettivi contributi Inps con una riduzione del 35% rispetto all’applicazione dei contributi minimi.
Analizziamo i requisiti per l’accesso al regime forfettario agevolato:
I contribuenti persone fisiche esercenti attivita’ d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario se, al contempo, nell’anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell’allegato n. 4 annesso alla suddetta Legge 190/2014 come modificata dalla Legge 208/2015, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attivita’ esercitata.
Tali soglie sono fissate come riportato nella tabella seguente:
PROGRESSIVO | GRUPPO DI SETTORE | CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007 | VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI |
1 | Industrie alimentari e delle bevande | (10 – 11) | 45.000 |
2 | Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 | 50.000 |
3 | Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40.000 |
4 | Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 – 47.89 | 30.000 |
5 | Costruzioni e attività immobiliari | (41 – 42 – 43) – (68) | 25.000 |
6 | Intermediari del commercio | 46.1 | 25.000 |
7 | Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione | (55 – 56) | 50.000 |
8 | Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi | (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) | 30.000 |
9 | Altre attività economiche | (01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) | 30.000 |
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalita’ riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:
1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell’articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50 per cento;
4) non rilevano i beni il cui costo unitario non e’ superiore ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;
d-bis) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro. La verifica di tale soglia e’ irrilevante se il rapporto di lavoro e’ cessato.
Non possono invece avvalersi del regime forfettario:
– le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
– i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
– i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
– gli esercenti attivita’ d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attivita’, a societa’ di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a societa’ a responsabilita’ limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
I contribuenti che si avvalgono del regime forfettario:
• ai fini IVA, come detto, non devono esercitare la rivalsa d’imposta sulle operazioni poste in essere e non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti;
• non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del DPR n. 600 del 1973. Conseguentemente con riferimento agli eventuali rapporti di lavoro dipendente instaurati, o delle prestazioni di lavoro autonomo o di natura provvigionale ricevute, i contribuenti in regime forfettario non dovranno operare e versare alcuna ritenuta all’erario;
• ai fini delle imposte sui redditi determinano il reddito imponibile applicando sull’ammontare dei ricavi/compensi percepiti il coefficiente di redditività fissato per l’attività svolta. Il citato reddito, al netto dei contribuenti previdenziali obbligatori versati, è soggetto a imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP del 15% (o, in caso di start-up, del 5%). I coefficienti di redditività sono riassunti nella tabella seguente:
PROGRESSIVO | GRUPPO DI SETTORE | CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007 | REDDITIVITÀ |
1 | Industrie alimentari e delle bevande | (10 – 11) | 40% |
2 | Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 | 40% |
3 | Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40% |
4 | Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 – 47.89 | 54% |
5 | Costruzioni e attività immobiliari | (41 – 42 – 43) – (68) | 86% |
6 | Intermediari del commercio | 46.1 | 62% |
7 | Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione | (55 – 56) | 40% |
8 | Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi | (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) | 78% |
9 | Altre attività economiche | (01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) | 67% |
• potranno beneficiare di un regime contributivo agevolato la cui applicazione sarà facoltativa e subordinata all’esercizio di una specifica comunicazione telematica.
• Sono esonerati dagli obblighi :
- della registrazione delle fatture emesse e ricevute (fermo restando l’obbligo di conservazione degli stessi
- della tenuta e conservazione dei registri, ad eccezione di fatture di acquisto e le bollette doganali;
- della dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
- della comunicazione del c.d. spesometro;
- della presentazione delle comunicazioni black list
Sono esclusi dall’applicazione di IRAP, studi di settore e parametri e dall’applicazione di ritenuta d’acconto sui compensi percepiti;
Il legislatore ha poi previsto una ulteriore agevolazione per coloro che avviano una nuova attività. Le disposizioni prevedono in tal caso l’applicazione dell’aliquota del 5%, in luogo dell’aliquota ordinaria del 15%, al reddito imponibile determinato con il criterio di tipo forfettario. Tale possibilità è limitata alle sole ipotesi in cui, oltre ad avviare una nuova iniziativa, il contribuente non abbia svolto negli ultimi tre anni un’attività artistica, professionale o d’impresa, neanche in forma associata o familiare. Inoltre la nuova attività non deve costituire una mera prosecuzione di un’attività già svolta in passato dallo stesso contribuente, anche sotto forma di lavoro dipendente, o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente esercitata consista nella pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte o della professione.
Nell’ipotesi in cui venga proseguita un’attività svolta da un altro soggetto, i ricavi o i compensi conseguiti da quest’ultimo nel periodo di imposta anteriore a quello di acquisizione dell’attività non devono essere stati superiori ai limiti imposti per l’accesso al nuovo regime forfetario.
I predetti requisiti, diversamente dai precedenti regimi agevolati abrogati dalla Legge 190/2014, non sono più necessari per fruire del nuovo regime forfetario, ma semplicemente per beneficiare della riduzione del reddito imponibile nella misura di un terzo.
Analizzando le caratteristiche del regime, si evince peraltro come esso sia conveniente soltanto in alcuni casi e come l’analisi vada condotta quindi necessariamente in concreto, di volta in volta.
In particolare, esaminiamo però alcune casistiche generiche in cui potrebbe effettivamente rivelarsi più conveniente il regime forfettario:
- L’adesione al regime forfettario esprime i maggiori vantaggi, in termini IVA, nei confronti dei contribuenti la cui attività è rivolta principalmente verso consumatori finali. Questo perchè consente al contribuente forfettario di non addebitare l’IVA e, a parità di prezzo, di conseguire quindi un maggiore ricavo / compenso. Tale vantaggio comporta tuttavia, d’altro canto, l’indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti.
- Altra casistica in cui può rivelarsi conveniente il regime forfettario si configura quando i costi sostenuti sono molto contenuti. In questo caso la forfettizzazione del reddito, insieme con l’aliquota agevolata, può effettivamente premiare il contribuente
Non di meno è necessario rilevare che:
- con l’eccezione dei contributi previdenziali, le detrazioni spettanti in caso di possesso del solo reddito d’impresa o di lavoro autonomo (detrazioni per carichi di famiglia e oneri detraibili / deducibili) si perdono;
- in presenza di altri redditi è invece opportuno valutare contemporaneamente la convenienza a non tassare il reddito d’impresa / lavoro autonomo con aliquota marginale in funzione delle deduzioni / detrazioni che inevitabilmente verrebbero meno;
- l’incremento delle detrazioni per carichi di famiglia dipendenti dal reddito complessivo.
Un discorso simile di non effettiva convenienza del regime forfettario, sempre tenendo conto dei costi di ciascuna singola attività concreta e delle detrazioni Irpef per redditi di lavoro autonomo, si può applicare anche ad artigiani e commercianti con un livello di reddito contenuto, in quanto, in tal caso, potrebbero essere penalizzati dal calcolo dell’imposta sostitutiva sui ricavi conseguiti invece che sul reddito di impresa.
Non è prevista alcuna limitazione circa la durata di applicazione del regime forfettario. Esso può essere applicato fino a quando se ne possiedono i requisiti d’accesso o si verifica una o più delle condizioni di esclusione. In tali casi, il regime forfettario cessa di trovare applicazione dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento.
Si segnala infine che, dall’1/1/2016 è stato abrogato il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (artt. 27 del DL 98/2011 e 1 co. 96 – 115 e 117 della L. 244/2007, cosidetto regime “minimi”).
Nonostante l’abrogazione, il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile può continuare ad essere applicato in via transitoria e fino a scadenza naturale dai soggetti che già lo applicavano alla data del 31/12/2015. Resta, in ogni caso, salva la possibilità di scegliere l’applicazione del nuovo regime forfetario, che però si rivela difficilmente conveniente rispetto al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (cosiddetto “regime minimi”).